IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 3804/00
  proposto da Belluomo Anello Clara, Caruso Filippo, Diana Dora Paola
  Luisella,  D'Andrea  Francesco,  Di  Lieto  Eugenio,  Guidetti Anna
  Maria, Laino Gregorio, Liotti Francesco, Minervini Gennaro, Parlato
  Michele, Riccio Carlo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco
  ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma,
  Viale Mazzini n. 114/b;
    Contro Ministero della sanita'; MURST; II Universita' degli studi
  di  Napoli, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento
  del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della
  attivita'   assistenziale   intramuraria  o  dell'attivita'  libero
  professionale  extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs 21 dicembre
  1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso:
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
  all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;

                           Fatto e diritto

    1.  - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
  facolta'  di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinici
  universitari,  investe  vari profili della legislazione delegata di
  riforma  del  settore  sanitario: va allora definito e circoscritto
  l'oggetto  del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle
  argomentazioni  esposte,  in  quanto l'esame di questo giudice deve
  incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto diretto e immediato della
  contestazione  giudiziale,  e  cioe'  l'esercizio  dell'opzione, da
  parte  dei  sanitari  universitari,  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria   (definita   anche   come   "attivita'  assistenziale
  esclusiva")  o per l'attivita' libero professionale extramuraria ai
  sensi  dell'art. 5,  commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e
  le  conseguenze  che  ne  derivano  alla  loro  posizione di status
  nell'una e nell'altra ipotesi.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg. ord.
  n. 75/2001).
01C0126