IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3804/00 proposto da Belluomo Anello Clara, Caruso Filippo, Diana Dora Paola Luisella, D'Andrea Francesco, Di Lieto Eugenio, Guidetti Anna Maria, Laino Gregorio, Liotti Francesco, Minervini Gennaro, Parlato Michele, Riccio Carlo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Viale Mazzini n. 114/b; Contro Ministero della sanita'; MURST; II Universita' degli studi di Napoli, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio della attivita' assistenziale intramuraria o dell'attivita' libero professionale extramuraria, ai sensi dell'art. 5 d.lgs 21 dicembre 1999, n. 517; di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso: Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni come da verbale; Nominato relatore il consigliere Bruno Mollica e uditi all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale; Fatto e diritto 1. - Il ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia ed in servizio presso Policlinici universitari, investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto e immediato della contestazione giudiziale, e cioe' l'esercizio dell'opzione, da parte dei sanitari universitari, per l'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o per l'attivita' libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517, e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 75/2001). 01C0126